Con la sentenza n. 15657 del 20 aprile 2011 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il decreto legislativo 231/01 è applicabile anche alle imprese individuali.
Vana è stata infatti la difesa dell’avvocato di un’azienda in causa portata in giudizio per Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non, incentrata nel sostenere l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 231/01 all’azienda, in quanto nella nozione di ente non poteva essere ricompresa l'impresa individuale.
La tesi sollevata dalla difesa dell’azienda, concernente l’inapplicabilità all’impresa individuale delle disposizioni racchiuse nel D. Lgs.vo 231/01, sembrava far leva su un conforme e, per quanto dato conoscere, univoco orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6^ 3.3.2004 n. 18941 Soc Ribera rv. 228833) che presupponeva, che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica e, strutturati in forma societaria o pluripersonale siano sottoposti a tale legislazione.
Queste argomentazioni sono da considerarsi, tutte infondate, per una serie di ragioni.
Infatti, è indubbio che la disciplina dettata dal D.Lgs.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", e non può negarsi che l'impresa individuale può ben assimilarsi ad una di esse. Infatti, un’impresa individuale, non è altro che una persona giuridica nella quale si confondono la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività, e la società stessa.
Non è detto poi, che un’impresa individuale non possa avere un’organizzazione interna complessa che prescinda dal sistematico intervento del titolare dell’impresa per la soluzione di determinate problematiche che possono essere di responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale.
Infine, l'interpretazione convenzionale della parola “ente” presente nell'incipit creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere la medesima attività, ricorrono a strutture più complesse ed articolate.
In ultima analisi, tenendo in conto tutto ciò che è stato detto in precedenza, e tenendo presente anche che la mancata indicazione di norme specifiche per le imprese semplici non può equivalere ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma, il decreto legislativo 231/01, deve applicarsi a tutti i tipi di società, sia con strutture societarie complesse che con strutture societarie semplici.
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