mercoledì 30 novembre 2011

E-Security per le PMI: il contributo di GetSolution

Si è tenuta a Milano lo scorso 11 novembre la conferenza stampa dal titolo E-Security per le PMI. GetSolution ha contribuito alla realizzazione di questo progetto con una pubblicazione dal titolo “La sicurezza delle informazioni- strumenti e soluzioni per le PMI”. Leggi gli approfondimenti nella news letter di novembre.

martedì 29 novembre 2011

Formazione e-learning: prova la demo

È disponibile sul sito la nuova demo per i corsi in modalità e-learning. 
Clicca qui o consulta il sito www.getsolution.it per provarla.

Novità: GetSolution e la formazione a catalogo per la compliance

GetSolution presenta la nuova offerta formativa: i corsi a catalogo per la formazione in ambito compliance.
Sono attivi da ottobre 2011 e presenti in diverse città italiane.
cliccando qui è possibile visualizzare l'elenco dei corsi.

martedì 6 settembre 2011

GetSolution offre nuovi servizi Payroll

Sempre più attenta alle esigenze dei clienti e con l’obiettivo di soddisfare necessità sempre diverse e stimolanti, Getsolution dal 1 settembre 2011 amplia il proprio business grazie alla collaborazione con un importante Partner offrendo servizi di elevata qualità e profilo in ambito Payroll.
Per maggiori informazioni consultate il sito www.getsolution.it

giovedì 14 luglio 2011

Approvato il decreto sull'ambiente

Il Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011 ha approvato il testo del decreto legislativo che recepisce "le direttive 2008/99 e 2009/123, che sanzionano i  comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, prevedendo così responsabilità penali per le persone giuridiche in relazione alle condotte illecite individuate dalle direttive europee.

Vengono così introdotte due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto"

Il provvedimento enterà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e modificherà quindi il D.lgs 231/2001 introducendo l'art. 25-decies, che estende a società ed enti la responsabilità per una serie di reati contro l’ambiente.

martedì 7 giugno 2011

La PA su internet: le regole del garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le “Linee guida” in base alle quali le pubbliche amministrazioni potranno diffondere on-line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e rispettare quindi i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy.

Queste “Linee guida”, sono frutto di un complesso lavoro istruttorio, che ha tenuto in conto anche osservazioni pervenute da diverse amministrazioni pubbliche, enti locali ed associazioni di consumatori, e definiscono un primo quadro di misure e accorgimenti che la P.A. dovrà adottare sia nel caso che la pubblicazione on-line sia effettuata a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti.

In sintesi, le principali indicazioni contenute nelle Linee guida sono le seguenti:

• Le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità, fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

• Le amministrazioni pubbliche devono garantire la qualità dei dati divulgati on-line, e quindi sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati.

• La P.A. deve stabilire se i dati on-line siano reperibili mediante motori di ricerca esterni o mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda soluzione, in linea generale, è preferibile, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità della pubblicazione.

• I dati devono comunque rimanere disponibili soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni devono individuare congrui per le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, limiti temporali oltre i quali i documenti devono essere rimossi.

• La P.A. deve adottare opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali.

Il d.lgs 231/01 si applica anche alle imprese individuali

Con la sentenza n. 15657 del 20 aprile 2011 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il decreto legislativo 231/01 è applicabile anche alle imprese individuali.

Vana è stata infatti la difesa dell’avvocato di un’azienda in causa portata in giudizio per Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non, incentrata nel sostenere l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 231/01 all’azienda, in quanto nella nozione di ente non poteva essere ricompresa l'impresa individuale.

La tesi sollevata dalla difesa dell’azienda, concernente l’inapplicabilità all’impresa individuale delle disposizioni racchiuse nel D. Lgs.vo 231/01, sembrava far leva su un conforme e, per quanto dato conoscere, univoco orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6^ 3.3.2004 n. 18941 Soc Ribera rv. 228833) che presupponeva, che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica e, strutturati in forma societaria o pluripersonale siano sottoposti a tale legislazione.

Queste argomentazioni sono da considerarsi, tutte infondate, per una serie di ragioni.

Infatti, è indubbio che la disciplina dettata dal D.Lgs.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", e non può negarsi che l'impresa individuale può ben assimilarsi ad una di esse. Infatti, un’impresa individuale, non è altro che una persona giuridica nella quale si confondono la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività, e la società stessa.

Non è detto poi, che un’impresa individuale non possa avere un’organizzazione interna complessa che prescinda dal sistematico intervento del titolare dell’impresa per la soluzione di determinate problematiche che possono essere di responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale.

Infine, l'interpretazione convenzionale della parola “ente” presente nell'incipit creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere la medesima attività, ricorrono a strutture più complesse ed articolate.

In ultima analisi, tenendo in conto tutto ciò che è stato detto in precedenza, e tenendo presente anche che la mancata indicazione di norme specifiche per le imprese semplici non può equivalere ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma, il decreto legislativo 231/01, deve applicarsi a tutti i tipi di società, sia con strutture societarie complesse che con strutture societarie semplici.